DDL ZAN e Diritti Umani

C’è molta discussione intorno al Disegno di Legge Zan che dovrà essere approvato al Senato per trasformarsi definitivamente in legge. In questo momento, sono stati presentati quasi 1000 emendamenti (di cui quasi 700 solo dalla Lega).

Soprattutto non può non sfuggire il clima di tensione e paura che caratterizza la discussione un po’ in tutti gli ambienti e che si crea ogni qualvolta si parli di diritti che toccano determinate soggettività più vulnerabili come immigrati, disabili o gruppi LGBT.

Ma c’è davvero da preoccuparsi così tanto per un disegno di legge che cerca di tutelare maggiormente alcune persone?

Vediamo insieme i punti più importanti del testo approvato alla Camera.

Come si legge nell’incipit, il DDL ha come nodo centrale “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”. Ma è proprio così?

Se si scorre il testo, ci si accorge che dall’Art.1-6 e 8-9 il disegno di legge proposto rafforza la tutela (o in gergo tecnico introduce degli aggravanti nel codice penale) per i reati commessi contro omosessuali, transessuali e disabili da coloro che incitano all’odio.

Il DDL si propone di modificare la legge Mancino e l’art. 604 bis del codice penale, aggiungendo tra “i reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, punibili con la detenzione”, “gli atti di violenza o incitamento alla violenza e alla discriminazione fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità”.

In concreto, il reato si compie quando vi sono soggetti che propagandano idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero vi è un’istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere e sulla disabilità. In tutti questi casi la legge introduce delle circostanze aggravanti per coloro che commettono tali reati, con una reclusione che varia dai quattro ai sei anni.

Facciamo qualche esempio che non può essere esaustivo:

Tizio convince Caio a picchiare, uccidere, far del male, perseguitare, deridere Sempronio in quanto gay, transessuale, immigrato, disabile, ecc.

Oppure Tizio percuote Caio e Sempronio in quanto gay che passeggiano per mano in luogo pubblico.

Oppure ancora Tizio istiga all’odio con post e dibattiti verso gli immigrati, i disabili e omosessuali.

TUTELA DELLA LIBERTA’ DI ESPRESSIONE

Dante l’esame in aula alla Camera, è stata introdotta una modifica al testo, per garantire e tutelare il pluralismo di idee e la libertà di espressione.

Infatti il testo recita: “Sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonchè le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purchè non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”.

In sostanza, coloro che esprimono un loro libero pensiero, senza incitare alla violenza verso queste “categorie”, possono tranquillamente esprimere le proprie idee ed il proprio disappunto su temi specifici.

GIORNATA NAZIONALE CONTRO L’OMOFOBIA E CENTRI ANTIVIOLENZA

All’articolo 7 del DDL Zan si fa riferimento all’istituzione per il 17 maggio della Giornata nazionale contro “l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la tran­sfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contra­stare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità so­ciale sanciti dalla Costituzione”. In occasione di questa giornata, gli istituti scolastici possono organizzare cerimonie, incontri ed ogni altra iniziativa utile ai fini di sensibilizzare sul problema.

Il Disegno di legge in esame prevede inoltre la creazione di nuovi programmi per la realizzazione in tutto il territorio nazionale dei centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, che devono fornire assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e adeguate condizioni di alloggio e vitto alle vittime.

MAGGIORE CHIAREZZA SUI TERMINI

L’art. 1 definisce la differenza tra sesso biologico, genere, orientamento sessuale ed identità di genere, cercando di fare luce sull’ambiguità che troppo spesso riguarda questi termini, allo scopo di introdurre una corretta interpretazione da parte dei giudici nell’applicazione o meno delle sanzioni.

Nello specifico l’articolo in questione recita che:

“a) per sesso si intende il sesso biolo­gico o anagrafico;


b) per genere si intende qualunque ma­nifestazione esteriore di una persona che sia
conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;


c) per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti
di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;


d) per identità di genere si intende l’i­dentificazione percepita e manifestata di sé
in relazione al genere, anche se non corri­spondente al sesso, indipendentemente dal­
l’aver concluso un percorso di transizione.”

IN CONCLUSIONE

Noi di Pro-Re-Active crediamo che una legge che rafforzi le tutele ed i diritti umani di tutte le persone più vulnerabili sia necessaria, ancor più in un contesto in cui sempre più spesso si assiste a violenze, abusi ed episodi di discriminazione.

Fonti:

testo di legge

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